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Imprese ceramica e vetro Murano: agevolazioni dal MIMIT e date per le domande

7 Maggio 2023 in Notizie Fiscali

Pubblicato in GU n 104 del 5 maggio il Decreto MIMIT 10 marzo in attuazione a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con criteri e modalità per l’erogazione delle risorse previste dall’articolo 1 comma 52 della stessa legge in favore delle imprese della ceramico e del vetro di Murano.

In particolare si dettano le regole per il Fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica e del vetro artistico per cui sono disponibili risorse finanziarie pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2023.

Inoltre con il DD del 20 aprile si indicano le date di presentazione delle richieste fissate a partire dal 22 aprile con le seguenti precisazioni:

  • dal 22 aprile 2023 e fino al 18 maggio 2023 potranno essere inviate al Ministero, con l’apposita modulistica, le domande relative alle spese già oggetto di istanza nel 2022 ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime “de minimis”,
  • dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023 potranno invece essere trasmesse al Ministero le nuove domande.

Fondo impese ceramica e vetro Murano: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto:

  • a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 "Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro", con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
  •  b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 “Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali”, con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia).

Le imprese alla data di presentazione dell’istanza:

  • a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale; 
  • b. devono avere sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell’istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale; 
  • c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 
  • d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”); 
  • e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 
  • f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
  • g. devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Fondo impese ceramica e vetro Murano: le domande

Sono ammissibili all’agevolazione: 

a. le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022; leggi anche: Fondo impresa ceramica: le domande entro il 15.09;

b. nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022 avvenuta il 16.05.2022 sul sito del Ministero ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione.

Ai fini dell’ammissione delle spese agevolabili, il soggetto gestore procede all’erogazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande già pervenute ai sensi del decreto del 29.03.2022, previa conferma della domanda di agevolazione già presentata da parte delle imprese richiedenti, secondo i termini e le modalità definiti con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero

Le domande già presentate verranno soddisfatte prioritariamente

Attenzione al fatto che:

  • le domande di contributo per le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del 29.03.2022, possono essere confermate dalle imprese beneficiarie a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e fino al 18 maggio 2023, mediante l’invio tramite PEC dell’allegato A all’indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it;
  • le nuove domande di contributo relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del 29.03.2022, avvenuta il 16.05.2022 ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione, possono essere presentate dalle imprese beneficiarie a partire dal 30 giugno 2023 e fino al 20 settembre 2023 mediante l’invio tramite PEC dell’allegato B all’indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.

Le richieste di contributo per bollette energetiche già oggetto di pagamento da parte delle imprese devono essere presentate cumulativamente con un’unica domanda.  Il modulo di domanda è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal decreto e dal presente provvedimento ai fini della concessione e della conseguente erogazione, secondo lo schema di cui all’allegato A o allegato B, reperibile sul sito del MIMIT, clicca qui.

Si rimanda al Decreto 20 aprile 2023 per ulteriori approfondimenti

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