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Formazione Revisori: le regole per il triennio 2023/2025

19 Marzo 2024 in Notizie Fiscali

Con Circolare n 12 del 15 marzo il MEF fornisce istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per il triennio 2023/2025, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

La Circolare specifica le procedure per accreditarsi come ente formativo per i revisori, evidenziando che, come nei precedenti trienni, il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola su tre diversi canali di formazione, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero:

  • 1) la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze, 
  • 2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati,
  • 3) il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

Formazione Revisori 2023/2024: le novità 2024

Con la circolare n. 3 del 20/02/2020 erano state impartite le istruzioni operative in materia
di formazione continua per il triennio 2020-2022. Nell'anno formativo 2023, in mancanza di novità che rendessero necessario un adeguamento delle istruzioni operative, l'impostazione generale adottata con la suddetta circolare, ha continuato a essere pienamente applicabile.
L'anno 2024 è, invece, interessato da rilevanti novità che rendono indispensabile intervenire sulla organizzazione della formazione continua nel triennio in corso.

In particolare, è prevista l’emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive”,CSRD, la quale ha apportato rilevanti modifiche, tra l'altro, alla direttiva 2006/43/CE, direttiva Audit, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, alcune delle quali avranno un sensibile impatto anche sulle disposizioni in materia di formazione continua dei revisori legali.

In considerazione di ciò, il programma formativo per l’anno 2024, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è stato significativamente ampliato, mediante l’inserimento nel Programma annuale di aggiornamento professionale del 2024 di un apposito Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D) denominata “Rendicontazione di sostenibilità”, articolato sulla base dell’elencazione delle materie indicate nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva Audit, come modificata dalla direttiva CSRD.
In tal modo, si evidenzia che, nelle more del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva CSRD con cui verrà disciplinato lo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i revisori potranno comunque acquisire le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.
Si precisa che le istruzioni di seguito riportate non sono applicabili all’anno formativo 2023, che rimane disciplinato dalla circolare n. 3/2020.

Formazione Revisori 2023/2025: gli obbligati e gli esentati

La Circolare n 12/2024 evidenzia che in via generale, si presume che gli iscritti che svolgono qualsiasi tipo di attività lavorativa (tanto più se riguardante lo svolgimento di incarichi di revisione legale o di attività cui abilita l’iscrizione al registro) siano in grado di adempiere anche agli obblighi formativi. 

Coerentemente con quanto evidenziato, sono invece esentati i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione.

L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvimento del debito formativo pregresso.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza (anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in G.U. l’anno successivo).

Formazione Revisori 2023/2025: sanzioni per chi non adempie

La Circolare n 12/2024 chiarisce infine che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo rappresenta una delle fattispecie sanzionabili ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010. 

Al riguardo, il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.
Il regolamento disciplinante il procedimento sanzionatorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 e il MEF sta procedendo alla rilevazione dei mancati adempimenti degli obblighi formativi per le successive iniziative.

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