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Esenzione IMU se i coniugi risiedono in comuni diversi per motivi lavorativi

30 Luglio 2021 in Notizie Fiscali

La normativa IMU prevede l’esenzione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale. Il comma 741 dell’articolo 1 della Legge 160/19, vigente dal 2020 ma analogo alla precedente formulazione, definisce abitazione principale quell’immobile nel quale “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e anagraficamente”.

La stessa norma prevede anche che, nel caso in cui i membri del gruppo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in diversi immobili del medesimo comune, l’agevolazione per l’abitazione principale si applica su un solo immobile.

In conseguenza dell’interpretazione estensiva assunta dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con la Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012, fino al 2019 si riteneva che due immobili, siti in due diversi comuni, potessero entrambi usufruire dell’agevolazione come abitazione principale, se ognuno fosse stato adibito a dimora abituale e residenza anagrafica da uno dei due coniugi.

Nel 2020 la situazione cambia radicalmente, in conseguenza di una serie di sentenze della Corte di Cassazione, che, interpretando la norma, consolidano la giurisprudenza nello stabilire, al contrario, che se i coniugi risiedono in due comuni diversi, l’agevolazione fiscale è esclusa per entrambi.

Con la recente ordinanza numero 17408 del 17 giugno 2021 la Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema, con più motivate argomentazioni, aprendo però anche alla possibilità che, in talune situazioni, una delle due abitazioni possa godere delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.

Sulla sentenza in trattazione i giudici di legittimità puntualizzano come, in base alla normativa, il contribuente possa beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per l’abitazione principale solo nel caso in cui “in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente” e che la norma debba essere intesa in senso restrittivo perché il suo scopo “è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale”.

La Corte conosce l’interpretazione assunta dal MEF sul tema, diametralmente opposta alla sua, ma dichiara che una circolare ministeriale “in materia tributaria non costituisce fonte di diritti ed obblighi”, a differenza delle interpretazioni dei giudici di legittimità.

La posizione della Corte di Cassazione è motivata con estrema chiarezza: il fondamento di questa interpretazione si basa sull’unicità dell’abitazione principale per il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare, i quali nell’abitazione principale, per godere dell’agevolazione fiscale, dovranno risiedere anagraficamente e dimorare fisicamente, in quanto “la nozione di abitazione principale postula […] l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso comune o di comuni diversi”; con la differenza che, mentre la seconda parte del comma 741 dell’articolo 1 della Legge 160/19 pone una deroga in favore del contribuente per l’espresso caso in cui i membri del nucleo familiare risiedano in più abitazioni all’interno dello stesso comune, la medesima agevolazione non è prevista qualora la medesima situazione si realizzi in comuni diversi.

Tuttavia l’ordinanza numero 17408 del 17 giugno 2021, pur delineando i principi interpretativi in chiave restrittiva, apre anche alla possibilità dell’esistenza di eccezioni alla regola generale, purché l’evidenza dimostri che queste fattispecie non nascondano delle situazioni elusive, secondo la ratio alla base della chiave di lettura scelta. La Corte precisa che “non può escludersi che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza […] dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l’abitazione principale del nucleo familiare, riconoscendo l’esenzione dello stesso”. Ma l’abitazione principale può essere solo una, vigendo una “regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale”.

Quindi, in definitiva, la regola generale ci dice che i componenti di un nucleo familiare devono risiedere anagraficamente e dimorare fisicamente all’interno della stessa unità immobiliare per potersi realizzare una qualificazione dell’abitazione principale utile ai fini dell’agevolazione fiscale. Quando ciò non avviene, se comunque membri risiedono tutti all’interno dello stesso comune, una unità immobiliare potrà godere dell’agevolazione per l’abitazione principale, per espressa previsione normativa. Nel caso in cui gli stessi risiedono invece in comuni diversi, nessuna abitazione potrà assume la qualifica di abitazione principale, a meno che ciò non avvenga per giustificati motivi, tra i quali si evidenziano quelli lavorativi associati alla distanza geografica.

L’ordinanza non individua delle fattispecie specifiche, ma anzi, utilizzando l’espressione “per esempio”, lascia intendere che molteplici possono essere le situazioni utili a configurare una legittimità in tal senso: anche quando i coniugi risiedono in differenti comuni, l’attribuzione della qualità di abitazione principale per una sola abitazione è possibile (non indistintamente ammessa), a condizione che le specifiche circostanze siano da giustificare la situazione.

Il problema di fondo è che, con una impostazione di questo tipo, la valutazione di correttezza del comportamento del contribuente andrebbe effettuata caso per caso, e ciò non può fare altro che far lievitare l’incertezza del diritto attorno alla questione, in un momento storico in cui proprio l’incertezza normativa viene additata come una delle cause del notevole contenzioso tributario arretrato, che si vorrebbe snellire con la riforma del processo tributario in discussione in questi giorni. Per cui non sarà strano se il legislatore sceglierà di tipicizzare questo punto della normativa IMU modificandola o specificandola con una norma di interpretazione autentica.

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