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Cripto attività: codici tributo per la sostitutiva del bollo

7 Febbraio 2024 in Notizie Fiscali

Con Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto- attività di cui all’articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ridenominazione del codice tributo “1727.

Sinteticamente sono istituiti i codici tributo “1728” e “1729” per consentire il versamento tramite F24, rispettivamente, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, tributo introdotto dalla legge di Bilancio 2023, in sostituzione della precedente imposta di bollo.

Cripto attvità: l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo

Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 146, della Legge di Bilancio 2023 si prevede che al posto dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
A tal proposito con la Risoluzione n 36 del 26 giugno 2023 è stato istituito il codice tributo “1727” per il relativo versamento, tramite modello F24.

Nella Risoluzione n 10/2024 viene specificato che per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:

  •  “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Con la Circolare n 30/2023 è stato ricordato innanzitutto che il comma 146 modificando il comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo». 

Tenuto conto della esplicita esclusione dell’applicazione del comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. 

Al riguardo, si precisa che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Tuir, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2020, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. 

L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle criptoattività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

Non rientrano nell’ambito oggettivo gli strumenti finanziari digitali di cui al decreto legge n. 25 del 2023.

Si rimanda alla Circolare n 30/2023 per gli altri chiarimenti in merito alla sostitutiva di cui si tratta.

Cripto attività: gli acconti dell’imposta sostitutiva del bollo

Con la Risoluzione in oggetto n 10 del 6 febbraio al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, si istituiscono i codici tributo di seguito riportati: 

  • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:

  • • “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

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