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Brexit: alcuni degli effetti sulle imposte dirette

21 Aprile 2021 in Notizie Fiscali

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito è divenuto “Paese terzo” nei confronti dell’UE. 

Il 24 dicembre 2020 l’Unione Europea e il Regno Unito hanno stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), che regola molte materie aventi ad oggetto gli scambi di beni, gli investimenti, le prestazioni di servizi e la mobilità delle persone, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.12.2020.

Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell’UE continua ad applicarsi, a norma dell’art. 127 dell’Accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio anche ai fini delle imposte sui redditi.

Brexit e imposte dirette

Oneri deucibili e detraibili: con la Brexit viene meno la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi a fondi pensione istituiti nel Regno Unito (art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR). Viene meno la detrazione d’imposta per i canoni di locazione degli studenti di Università con sede nel Regno Unito (art. 15, comma 1, lett. i-sexies del TUIR)

Dividendi e plusvalenze: nei rapporti con il Regno Unito viene meno la disposizione dell’art. 47-bis del TUIR, che per presunzione assoluta non considera mai privilegiati, ai fini della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, i regimi accordati da Stati dell’Unione Europea. 

Trasferimento sede all'estero: per effetto del recesso del Regno Unito non è più possibile optare per la rateizzazione dell’imposta in uscita (exit tax), di cui all’art. 166, comma 9 del TUIR, se il trasferimento della sede dell’impresa avviene verso il Regno Unito. Analoga preclusione è prevista per le operazioni assimilate al trasferimento diretto (es. incorporazione, da parte di società con sede nel Regno Unito, di società italiane) 

Base imponibile ai fini IVIE degli immobili detenuti nel Regno Unito: con l'uscita del Regno Unito dall'UE al posto del valore catastale, per gli immobili posseduti nel Regno Unito non si potrà più utilizare ai fini IVIE il valore come determinato ai fini della Council tax ma si rende applicabile:

  • il criterio del costo di acquisto
  • o il valore di mercato

Ricordiamo che cosa è l'IVIE.

L'imposta sul valore degli immobili esteri è dovuta dale persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati., in particolare è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Come chiarito anche in Telefisco 2021 dalle Entrate, non è più possibile applicare il criterio catastale criterio che permetteva un notevole risparmio

Il quadro RW del 2020 sarà l’ultimo anno in cui si potrà applicare tale modalità di determinazione del valore. Infatti, a partire dal quadro RW 2022 (per l’anno 2021) sarà necessario utilizzare il costo storico, debitamente documentato e, in mancanza, il valore di mercato opportunamente periziato.

In merito agli aspetti IVA scaturenti dalla brexi leggi: Brexit: aspetti IVA da non dimenticare

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