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Abolizione rata IMU 2020: i chiarimenti del MEF

9 Dicembre 2020 in Notizie Fiscali

Il Ministero delle Finanze in data 4 dicembre 2020 in risposta a numerose faq di contribuenti e intermediari ha chiarito che non è necessario riprogrammare l’attività di emissione dei modelli di versamento predisposti nel rispetto della previgente normativa poiché le nuove disposizioni introdotte dal DL 125/2020 non erano ancora in vigore quando tali modelli sono stati predisposti.

Facciamo il punto

L’entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020 che ha introdotto modifiche alla normativa dell’IMU ha generato dubbi a quanti avevano già provveduto alla predisposizione dei modelli di pagamento della rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020.

Già l'IFEL in data 2 dicembre parlava di questa situazione facendo un riepilogo delle novità normative emergenziali e dei soggetti tenuti a pagare comunque l’imposta. Per un approfondimento si legga l’articolo IMU: facciamo un riepilogo di chi paga e chi no

La fondazione ANCI ricordava che l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125 ha previsto i seguenti nuovi termini:

  • 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
  • 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.

E che l’art. 1, comma 4-sexies ha invece conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Tale dicitura secondo i chiarimenti del MEF è utile a confermare il fatto che quanti hanno già provveduto a predisporre i modelli di pagamento in base alla precedente normativa non dovranno provvedere nuovamente.

Anche l’IFEL ipotizzava ragionevole ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo.

L’eventuale differenza che dovesse emergere dalle aliquote definitive stabilite in base alla nuova normativa e con delibere successive dei comuni potrà essere versata entro il 28 febbraio 2021 (art 1 coma 4 septies DL 125/2020 ) Nel caso di conguaglio a favore, il contribuente dovrà azionare il procedimento relativo al rimborso. 

I chiarimenti  MEF sulle esenzioni della seconda rata IMU

In merito alla esenzione dal pagamento della seconda rata prevista dall’art 5 del DL 149/2020 spettante ai codici ATECO indicati nell’allegato 2 al decreto, il MEF ha chiarito sempre con risposta alle faq che l’esenzione dal pagamento spetta per l'immobile localizzato in fascia “rossa”, nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 e la scadenza del versamento del tributo ovvero entro il 16 dicembre 2020.

Il ministero dice cioè che è ininfluente che durante quel periodo il territorio della regione sia passato in una diversa fascia di rischio.

Ossia la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non comporta alcun effetto nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti per usufruire del beneficio quando sono stati emanati i relativi decreti.

Per la esenzione stabilita dall’art. 78 del DL 10472020 noto come decreto agosto riguardante:

  • cinema
  • teatri
  • alberghi

a condizione che l’immobile sia classificato in categoria catastale D3 e D2 il chiarimento del MEF specifica che dato che l'art. 9 del DL 137/2020 ha stabilito l’esenzione delle categorie rientranti nei codici ATECO dell’allegato 1 al decreto e tra questi vi sono anche appunto cinema, teatri e alberghi senza condizione relativa alla categoria catastale, la classificazione della categoria catastale resta un requisito da rispettare in quanto lo stesso art. 9 stabilice anche che “restano ferme le disposizioni di cui all’art 78 del DL agosto”

Pertanto per cinema, teatri e alberghi è da considerare ai fini del beneficio la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività.

Infine ai sensi dell'articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. 

Il MEF ha chiarito che per godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU, l'attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.

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