CARO COMMERCIALISTA, COSA DEVO PAGARE DI ACCONTO PER I REDDITI 2025?

In sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi si determinano gli importi da pagare:

  1. A titolo di saldo per l’anno 2024
  2. A titolo di acconto per l’anno 2025

Una volta determinato il saldo dovuto per l’anno precedente 2024 siamo in grado di determinare l’acconto per l’anno in corso 2025.

Ma … come si determina l’acconto per l’anno 2025?

I metodi sono 2: Metodo Storico e Previsionale

Metodo Storico (La regola)

L’acconto si calcola sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, risultante dalla dichiarazione dei redditi, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto.

RIGO RN34 (differenza = Imposta netta meno ritenute versate) del modello Unico, per le persone fisiche

  • Quota acconto 2025 = calcolato in % sull’imposta netta del 2024 (al netto delle ritenute subite)

Percentuali e Scadenze Acconti 2025 IRPEF/IRES

Di norma, l’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (IRPEF/IRES).

  • Prima rata: 40% (entro il 30/06/2025; oppure 30/07/2025 con maggiorazione 0,4%)
  • Seconda rata: 60% (entro il 30/11/2025)

Cosa fa il commercialista in questo caso?

Predispone la dichiarazione dei redditi anno 2024
Il programma calcola in automatico gli importi del primo e secondo acconto
Il commercialista comunica gli importi al cliente
Il cliente provvede al pagamento
Fine

Metodo Previsionale (L’eccezione)

Il contribuente può prevedere di avere un’imposta 2025 inferiore rispetto al 2024 (ad esempio per minori redditi, maggiori deduzioni, ecc.) e versare quindi un acconto calcolato sulla stima della nuova imposta.

Attenzione: Se si versa meno del dovuto, sul differenziale scatteranno sanzioni e interessi.

Cosa fa il commercialista in questo caso?

Il commercialista deve ricalcolare gli importi parametrandoli al minore reddito presunto su dati forniti dal cliente che devono essere rielaborati.
Come fa? Deve rifare in via presuntiva tutto il modello unico, rifare i conteggi, ricomunicare al cliente i nuovi importi.

In caso di società con 5 soci deve:

rifare in via presuntiva tutto il modello unico, rifare i conteggi, di tutte le singole posizioni di società e soci e ricomunicare al cliente i nuovi importi.

E … lo deve fare con attenzione, in quanto, come dicevamo:

Se si versa meno del dovuto, sul differenziale scatteranno sanzioni e interessi.

Un ulteriore lavoro extra che impegna ulteriori ore di lavoro per lo studio e che viene svolto su richiesta del cliente.

Il vantaggio per il cliente sta nell’aspetto finanziario. Non versa oggi somme che, a consuntivo, si rivelerebbero eccedenti rispetto al dovuto.
Se, invece, il cliente versa sul dato storico … nulla è perduto … andrà a credito nel modello unico 2026 per i redditi 2025 recuperando gli importi in eccesso degli acconti.

LA SCELTA

La scelta spetta al cliente.

Il cliente deve essere consapevole delle conseguenze della scelta.

Scelta A) Verso con il metodo storico. Come dicevamo … nulla è perduto … andrò a credito nel modello unico 2026 per i redditi 2025 recuperando gli importi in eccesso degli acconti.

Risparmio il lavoro in piu’ al commercialista e risparmio la giusta parcella che il commercialista mi presenterà per il lavoro extra del ricalcolo.

Scelta B) Incarico il commercialista di effettuare il ricalcolo degli acconti con il Metodo Previsionale.

Devo preoccuparmi di fornire al commercialista un dato attendibile su cui possa effettuare previsione e ricalcoli.

Incarico il commercialista per il lavoro extra del ricalcolo e accetto la giusta parcella che il commercialista mi presenterà per le ore di lavoro che il ricalcolo richiede.

LE SANZIONI

 Cosa rischio se non pago l’acconto o lo pago in misura inferiore al dovuto?

Sanzioni per Omesso o Insufficiente Versamento degli Acconti (2025)

1. Acconti IIDD (IRPEF – IRES – IRAP)

Normativa generale

  • Riferimento: Art. 13 D.Lgs. 471/1997, modificato dal D.Lgs. 87/2024.
  • Sanzione amministrativa:
    • Dal 2024 (e quindi anche per il 2025): 25% dell’importo non versato
  • Possibilità di ravvedimento operoso con progressiva riduzione della sanzione in base alla tempestività del versamento (vedi tabella esempi pratici).
  • La sanzione si applica su ciascuna rata di acconto non pagata o pagata in misura inferiore al dovuto.

Facciamo due ipotesi:

  1. Non faccio nulla … non pago l’acconto … nessun ravvedimento … attendo l’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) dall’agenzia delle entrate:

Quando il contribuente non si avvale del ravvedimento operoso, l’irregolarità viene riscontrata direttamente dagli organi accertatori (Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia).

Riduzione della Sanzione:

  • Sanzione del 25% ridotta a 1/3, cioè la sanzione effettiva è 8,33% dell’imposta non versata,
    a patto che il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
  • Contestualmente vanno saldate anche l’imposta dovuta e gli interessi legali.

In questo caso il commercialista comunicherà al cliente l’avviso bonario e dovrà essere pagato l’F24 entro i 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

  • Provvedo al versamento dell’acconto quando avrò il dato certo a consuntivo in sede di compilazione del modello Unico 2026 per i redditi 2025 e mi avvalgo del ravvedimento operoso.

ESEMPIO PRATICO – ACCONTO IRPEF 2025 NON VERSATO: € 1.000

Sanzione base:
25% di € 1.000 = € 250

Ravvedimento operoso: come si riducono le sanzioni

Termine di regolarizzazioneSanzione ridotta (%)CalcoloImporto sanzione
Entro 14 giorni0,1% per giorno di ritardo0,1% x n. giorniDa 1 a massimo € 14
Entro 30 giorni1/10 di 25% = 2,5%€1.000 x 2,5%€ 25
Entro 90 giorni1/9 di 25% ≈ 2,78%€1.000 x 2,78%€ 27,80
Oltre 90 giorni (ma entro anno)1/8 di 25% = 3,125%€1.000 x 3,125%€ 31,25

Come versare

  • Oltre all’acconto e alla sanzione calcolata come sopra, devi aggiungere:
    • Gli interessi legali (calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento, sul capitale).

E’ possibile la rateizzazione.
Rateizzazione degli Avvisi Bonari

Quando il contribuente riceve un avviso bonario a seguito di una liquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, solitamente in riferimento a irregolarità nei versamenti come omessi o insufficienti acconti IRPEF/IRES/IRAP/IVA, è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto ratealmente.

Quante rate sono previste?

La normativa (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997) prevede le seguenti regole generali per la rateizzazione:

Ammontare del debitoNumero massimo di rate trimestrali
Fino a 5.000 €8 rate (in 2 anni)
Oltre 5.000 €20 rate (in 5 anni)
  • Le rate sono trimestrali, pertanto la dilazione massima va da 2 anni (debito ≤ 5.000 €) fino a 5 anni (debito > 5.000 €).
  • L’importo minimo di ogni rata è pari a 50 euro.
  • Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Il commercialista, in questo caso, dovrà calcolare il ravvedimento, elaborando l’F24 addebitando il costo della pratica aggiuntiva.

La tariffa ANC (Associazione Nazionale commercialisti prevede:
Avvisi bonari e ravvedimenti operosi

  • Ravvedimenti operosi semplici: € 36.
  • Richiesta rateazione di avvisi bonari, a seconda della complessità e degli importi: da € 60 a € 122.
  • Tenuta dello scadenzario e pagamento delle rate alla scadenza € 21,00 a rata.

Per la massima consapevolezza e trasparenza.

Rag. Nicola D’Orazio